In fase di aggiornamento. Attenzione!!! Il registro e gli altri atti della presente pratica sono stati predisposti molto tempo prima del 14 dicembre 2017, giorno di emanazione della nuova legge, in via di pubblicazione in G.U. Questi modelli qualora adottati ed utilizzati prima della pubblicazione, rientrano sicuramente nell’ambito dell’art. 6 che dispone: “Ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della medesima legge.” Molto probabilmente il Legislatore si riferisce a questi registri anche all’art. 4 comma 6, dove si prevede, che le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) si possano fare: “per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito”. Si consiglia però, almeno in questa prima fase in cui si attendono pronunciamenti ministeriali e del Garante della privacy, di astenersi dall’adottare nuovi provvedimenti.
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Il Registro ha la finalità di consentire l’iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno depositato una dichiarazione anticipata di trattamento presso un notaio o presso un fiduciario, allo scopo di fornire informazioni alle persone autorizzate circa l'esistenza di una DAT (dichiarazione anticipata di trattamento), la data di compilazione e il soggetto presso il quale il documento è depositato.
La dichiarazione anticipata di trattamento (o Testamento Biologico) è resa davanti ad un notaio o scritta di proprio pugno dal dichiarante e deve essere depositata presso il medesimo notaio rogante oppure può essere consegnata ad un fiduciario o ad un depositario. Il dichiarante può anche nominare un fiduciario supplente.
Il Comune non fornisce indicazioni sulle disposizioni che devono essere contenute nel Testamento Biologico e non assume in alcun caso la funzione di fiduciario, in quanto detto trattamento di dati sensibili non può, al momento essere eseguito da nessuna Pubblica Amministrazione.
Si precisa che il registro non è pubblico. Possono prendere visione delle informazioni ivi contenute il dichiarante, e solo se espressamente indicati nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio consegnata al Comune, il medico di famiglia e i sanitari che avranno in cura il dichiarante, il fiduciario e il supplente del fiduciario, se nominati, il notaio che ha redatto l'atto, gli eredi del dichiarante, se espressamente individuati.
Abbiamo poi stipulato un apposito accordo con il Consiglio Notarile /notaio/notai che si impegna/no a ricevere e annotare nel Registro le dichiarazioni trasmesse direttamente al notaio rogante e a limitare i costi previsti per gli onorari.
COSA OCCORRE
Sono accettate e annotate solo le dichiarazioni rese da cittadini che risultino RESIDENTI all'atto della richiesta. Il trasferimento della residenza in altro Comune o all'estero non comporta comunque la cancellazione dal Registro.
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:
Tranne nel caso in cui venga redatta dal notaio, la dichiarazione deve essere presentata PERSONALMENTE dal dichiarante al funzionario incaricato previo appuntamento.
Il funzionario comunale incaricato della tenuta e dell’aggiornamento del registro che riceve la dichiarazione, rilascerà un'attestazione riportante il numero progressivo di registrazione nel Registro dei Testamenti Biologici.
Sarà in ogni momento possibile modificare o revocare la dichiarazione, attraverso successiva dichiarazione, da rendersi con le medesime modalità.