Covid-19: FAQ aggiornate con chiarimenti su seconde case e spostamenti da zona rossa

Data di pubblicazione:
22 Gennaio 2021
Covid-19: FAQ aggiornate con chiarimenti su seconde case e spostamenti da zona rossa
Disponibili le FAQ governative aggiornate al 20 gennaio 2021 sulle misure incrociate dal DL 2/2021 e DPCM 14 gennaio 2021

Il Governo, sul portale della presidenza del consiglio, ha aggiornato al 20 gennaio 2020 le FAQ relative al decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 e al  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 14 gennaio 2021, che hanno disposto l’applicazione di misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19.

Contestualmente, nella Gazzetta Ufficiale n.15 del 20 gennaio 2021 è stata pubblicata la delibera del 13 gennaio scorso, che proroga ufficialmente lo stato di emergenza sanitaria al 30 aprile 2021.

La differenziazione per aree

In base alle Ordinanze del Ministro della salute dell'8 e del 16 gennaio 2021, sono attualmente ricomprese:

  • nell'area gialla: Basilicata, Campania, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana;    
  • nell'area arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto;
  • nell'area rossa: Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia.

I nuovi chiarimenti

  • seconde case: è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone "arancione" o "rossa"), ma solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi in quell'immobile prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 2/2021. Il titolo per recarsi nella seconda casa, "per ovvie esigenze anti-elusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021". Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione);
  • spostamenti da zona rossa: il transito nelle aree con restrizioni agli spostamenti diverse dalla rossa (quindi arancione o gialla) è consentito, come ogni altro spostamento, "esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l'acquisto di beni necessari) o motivi di salute". È inoltre consentito "se strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista”;
  • dog sitting, caccia e pesca: l'attività di dog sitting è consentita anche in area rossa dal dpcm perché si tratta di "attività lavorativa assimilabile a quella di collaborazione domestica". L'attività venatoria (caccia) o la pesca dilettantistica o sportiva sono consentite ovunque all'interno dell'area gialla; consentite in area arancione solo nell'ambito del proprio Comune; vietate in area rossa;
  • sport: nell'area rossa è consentito svolgere l'attività sportiva esclusivamente nell'ambito del territorio del proprio comune, dalle 5 alle 22, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. Inoltre è possibile "nello svolgimento di un'attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all'attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza";
  • asporto: la vendita con asporto è possibile anche dalle 18.00 alle 22.00, ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25). 
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Ultimo aggiornamento

Venerdi 22 Gennaio 2021