Interventi correttivi temporanei relativi alle infrazioni: sospensioni dei termini e misura scontata delle sanzioni

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E DEL PAGAMENTO DI SANZIONI

Data di pubblicazione:
23 Aprile 2020
Interventi correttivi temporanei relativi alle infrazioni: sospensioni dei termini e misura scontata delle sanzioni

Aggiornamento al 15 aprile 2020

Dal 10 marzo al 15 maggio 2020 (salvo ulteriori proroghe) sono sospesi i termini dei procedimenti sanzionatori amministrativi (anche i pagamenti).
Fino al 31 maggio 2020 è possibile effettuare il pagamento delle sanzioni del CDS con importo scontato del 30% entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione:

  • per i verbali contestati o notificati prima del 16 febbraio, il termine per il pagamento in forma agevolata era e resta di 5 giorni successivi alla notificazione o contestazione;
  • per i verbali contestati o notificati tra il 16 febbraio ed il 15 maggio, il termine per il pagamento in forma agevolata è di 30 giorni dalla contestazione o notificazione; tuttavia, il termine di pagamento è sospeso fino al 15 maggio e il periodo residuo continua a decorrere dal 16 maggio, salvo ulteriori proroghe.

 

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E DEL PAGAMENTO DI SANZIONI

Dal 23 febbraio al 15 maggio 2020 sono sospesi i termini relativi ai seguenti atti e procedimenti sanzionatori amministrativi:

  • notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni amministrative al Codice della strada e delle altre norme speciali che prevedono sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale; la norma si applica anche ai verbali relativi a violazioni accertate prima del 23 febbraio ma non ancora notificati;
  • pagamenti in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie, compresi quelli in forma agevolata (riduzione del 30%);
  • presentazione di atti riguardanti lo svolgimento dell'attività difensiva per la proposizione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali.

La sospensione dei termini si applica purché il termine per il compimento dell'atto o dell'attività non sia già spirato alla data del 23 febbraio 2020.

La sospensione sopraindicata si applica anche ai termini connessi ai corrispondenti atti dei procedimenti sanzionatori disciplinati dalla legge n. 689/1981.

SOSPENSIONE DEI TERMINI PER L'EFFETTUAZIONE DI ADEMPIMENTI CONNESSI AL CODICE DELLA STRADA

Più in generale, per lo stesso periodo (dal 23 febbraio al 15 maggio 2020) sono altresì sospesi tutti i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, quali ad esempio:

  • quella di cui all'art. 193, c. 3, CDS (riduzione sanzione se il veicolo è rottamato entro 30 gg);
  • quella di cui all'art. 202 bis, c. 5, CDS (richiesta rateizzazione della somma da pagare);
  • il pagamento in forma agevolata (con sconto del 30%) di cui all'art. 202.
  • termini dell'art. 94 CDS per chiedere l'annotazione del passaggio di proprietà o della facoltà esclusiva di utilizzo (art. 94, comma 4 bis);
  • termini per richiedere la reimmatricolazione del veicolo in caso di perdita delle targhe (art. 102 CDS);
  • termini relativi agli adempimenti per rottamazione o definitiva esportazione (art. 103 CDS);
  • termini per l'esecuzione delle attività imposte al trasgressore per effetto dell'applicazione di sanzioni amministrative accessorie (artt. 211 e 212 CDS).

La sospensione si estende anche ai termini relativi al ritiro dei plichi raccomandati, contenenti atti da notificare a mezzo posta, giacenti presso l'ufficio postale il cui trascorrere determina la notifica dell'atto (cd. "notifica per compita giacenza"). Per il periodo di sospensione, perciò, il deposito non può produrre l'effetto della notifica dell'atto.

SOSPENSIONE DEI TERMINI PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI E RELATIVI ATTI ENDOPROCEDIMENTALI

Dal 23 febbraio al 15 maggio 2020 (salvo ulteriori proroghe) è sospeso il computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

La norma del DL n. 18/2020 riguarda tutti i procedimenti amministrativi in corso che devono svolgersi entro un certo tempo stabilendo che non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 maggio 2020 ai fini del rispetto dei termini previsti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti da parte della pubblica amministrazione procedente. La disposizione, che si riferisce a tutti i procedimenti curati e gestiti da pubbliche amministrazioni, che sono regolati dalla legge 7.8.1990 n. 241, determina la possibilità per l'amministrazione di beneficiare di un tempo maggiore per il completamento del procedimento stesso, in considerazione del fatto che, a seguito dell'emergenza, è stata parzialmente ridotta l'operatività di molti uffici.

Sono sottoposti a questo regime di sospensione fino al 15 maggio 2020 anche i termini per l'esecuzione di obblighi di presentazione di atti o documenti e di comunicazioni di informazioni richiesti dalle norme (art. 126 bis CDS) o da inviti da parte di organi di polizia (art. 180, c. 8, CDS). Infatti, tali attività, svolte a richiesta della pubblica amministrazione, sono atti endoprecedimentali finalizzati alla verifica della regolarità e all'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti (sanzioni per mancata presentazione, applicazione delle sanzioni accessorie o decurtazione di punti, ecc.).

Per le stesse ragioni, alla stessa sospensione sono sottoposti, altresì, i termini di presentazione degli scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 legge n. 689/1981.

TERMINI PER IL PAGAMENTO IN MISURA SCONTATA DELLE SANZIONI PECUNIARIE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA (CDS)

In via del tutto eccezionale e transitoria, per far fronte alla ridotta mobilità conseguente alle misure di contenimento dell'emergenza per il virus COVID-19, nel lasso temporale compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, è possibile effettuare il pagamento delle sanzioni del CDS con importo scontato del 30% entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione.
Tale norma si riferisce a tutte le violazioni contestate o notificate sia in precedenza al 17.3.2020 che successivamente, per cui, nel periodo sopraindicato (17 marzo - 31 maggio 2020) il termine per il pagamento non era ancora scaduto.
Nel periodo indicato dal DL n. 18/2020, il pagamento in forma scontata del 30% è possibile per 30 giorni successivi alla contestazione o notificazione stessa anziché per 5, come previsto dalle norme ordinarie. Tuttavia, per effetto della sospensione dei termini di pagamento delle sanzioni prevista dal 10 marzo al 15 maggio, la possibilità di beneficiare di tale agevolazione è, di fatto, esercitabile concretamente per 30 giorni dal 15 maggio (salvo ulteriori proroghe). Il termine dei 30 giorni decorre dal 15 maggio 2020 anche per le violazioni commesse dopo il 17.3.2020 per cui siano stati redatti verbali immediatamente su strada o che siano state accertate e notificate successivamente.

 Per effetto di tali previsioni normative:

  • per i verbali contestati o notificati prima del 16 febbraio, il termine per il pagamento in forma agevolata era e resta di 5 giorni successivi alla notificazione o contestazione;
  • per i verbali contestati o notificati tra il 16 febbraio ed il 15 maggio, il termine per il pagamento in forma agevolata è di 30 giorni dalla contestazione o notificazione; tuttavia, il termine di pagamento è sospeso fino al 15 maggio e il periodo residuo continua a decorrere dal 16 maggio, salvo ulteriori proroghe.

Ultimo aggiornamento

Sabato 12 Dicembre 2020