ART. 1
1. Le attività sportive individuali all’aria aperta (a titolo esemplificativo e non
esaustivo golf, tiro con l’arco, tiro a segno, atletica, equitazione, vela,
canoa, attività sportive acquatiche individuali, canottaggio, tennis, corsa,
escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike,
automobilismo, motociclismo, go-kart) possono essere consentite
nell’ambito dei rispettivi impianti sportivi, centri e siti sportivi,
subordinatamente all’osservanza delle misure di cui ai successivi commi del
presente articolo.
2. I gestori di impianti sportivi, di centri sportivi e di siti sportivi che rendono
accessibili le aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta, vietano la
fruizione di spazi e servizi accessori (ad esempio, palestre, luoghi di
socializzazione, bar e ristoranti, docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto
riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi
igienici.
3. I suddetti gestori, oltre garantire la corretta e costante sanificazione e
igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, devono
assicurare il contingentamento degli ingressi, l’organizzazione di percorsi
idonei e l’adozione di tutte le misure utili per assicurare il distanziamento
sociale e il divieto di assembramento (a titolo esemplificativo prenotazione
online o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito
sportivo e dei percorsi degli utenti).
4. E’ fatto salvo quanto previsto dall’Ordinanza n. 539 del 3 maggio 2020 e in
particolare dal punto 1.1 dell’art. 1 sull’utilizzo della mascherina e di altre
protezioni individuali.
ART. 2
1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data
dell’8 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.
2. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato,
secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
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